
Decreto mutui, riforma della riscossione delle imposte e tutta una serie di nuove norme hanno modificato di parecchio l’istituto degli espropri immobiliari per i debitori. Molti italiani infatti si trovano a fare i conti con debiti che non riescono a pagare siano essi dovuti a tasse ed imposte oppure a procedure di finanziamenti e mutui contratti con banche o altri soggetti. Spesso ci si chiede cosa si rischia nel momento in cui una non si riesce più a far fronte ai propri debiti, soprattutto per quanto concerne i rischi che i creditori possano rifarsi sui propri beni immobiliari. Ecco le novità più importanti con cui bisogna iniziare a fare i conti.
L’associazione D.E.C.I.BA Interviene categoricamente
L’informazione aiuta tutti,comprendere cosa è dovuto e cosa no potrebbe trovare uno sbocco definitivo alle richieste spesso illegittime di Bnache ed Equitalia .
1° Se la vostra situazione è disastrata allora dobbiamo necessariamente pensare all’applicazione della LEGGE 3/2012

LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovraindebitamento
Presupposti di ammissibilita’
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai
creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base
di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di
crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di
procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi
speciali, preveda scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori,
anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie
rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per
l’eventuale liquidazione dei beni.

E’ possibile prevedere che i
crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere
soddisfatti integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti
sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli
organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai
tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano
puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’
anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.Il gestore e’ nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai
sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche
consumatore:
a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti
di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti
di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d),
l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo’ proporre
ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le
disposizioni della presente sezione.
2° DEBITI CON BANCHE

In questo caso specifico conviene verificare attraverso controlli econometrici se quanto richiesto dalla banca è legittimo .
L’associazione DECIBA è sicuramente fra i più credibili e preparati in questo campo . Molti Tribunali hanno bloccato anche pignoramenti ed aste giudiziarie per usura bancaria ,vale la pena chiedere informazioni .
www.deciba.it
Email : financialsolution@libero.it
Uff. 0521/241417 Mob. 338/1063708
3° Debiti con Equitalia

Ormai i motivi di difesa contro Equitalia sono tantissimi,spesso attraverso un controllo adeguato si riesce ad avere anche fino 70& di riduzione
Per questo argomento vi consigliamo www.dice.it segreteria.treviso@deciba.it treviso@deciba.it
Tel. 0422 456003 – Cell. 349 9480562
Banche, creditori privati e beni impignorabili
Nessuna azione è impedita alla banca quando deve recuperare soldi da un soggetto che dopo aver contratto un mutuo non può più pagare. Il debitore che raggiunge le 18 rate di mutuo non pagate può vedersi messa in vendita la propria casa da parte della banca senza nessun vincolo, cioè la banca non è tenuta ad ipotecare casa o a passare da un giudice per poter iniziare tutte le trattative private con compratori interessati all’acquisto. Naturalmente non tutti i beni in possesso del debitore sono espropriabili. In primo luogo è necessario sapere che la casa di abitazione del debitore, dove ha la sua residenza insieme al suo nucleo familiare non può essere pignorata. Può essere ipotecata però e nel caso in cui sussistano determinate condizioni come la presenza in catasto di altri immobili a nome del debitore, anche la casa di abitazione può essere perduta. Naturalmente la casa oggetto della dimora del debitore non deve essere iscritta in catasto alle categorie A1, A8 ed A9, cioè case di lusso. Altre categorie di immobili impignorabili sono quelle che i coniugi destinano alò fondo patrimoniale appositamente costituito per le esigenze della loro famiglia. In questo caso, il fondo può essere attaccato dai creditori solo per debiti contratti per esigenze della famiglia e non per altri e più svariati motivi. Impignorabili infine gli immobili che hanno vincoli di interesse artistico, quelli destinati ad uso pubblico e quelli concessi ad organizzazioni ecclesiastiche e clericali.
PIGNORAMENTI CASE: COME DIFENDERSI ? TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE PER DIFENDERSI DOPO LE ULTIME NORME
Decreto mutui, riforma della riscossione delle imposte e tutta una serie di nuove norme hanno modificato di parecchio l’istituto degli espropri immobiliari per i debitori. Molti italiani infatti si trovano a fare i conti con debiti che non riescono a pagare siano essi dovuti a tasse ed imposte oppure a procedure di finanziamenti e mutui contratti con banche o altri soggetti. Spesso ci si chiede cosa si rischia nel momento in cui una non si riesce più a far fronte ai propri debiti, soprattutto per quanto concerne i rischi che i creditori possano rifarsi sui propri beni immobiliari. Ecco le novità più importanti con cui bisogna iniziare a fare i conti.
L’associazione D.E.C.I.BA Interviene categoricamente
L’informazione aiuta tutti,comprendere cosa è dovuto e cosa no potrebbe trovare uno sbocco definitivo alle richieste spesso illegittime di Bnache ed Equitalia .
1° Se la vostra situazione è disastrata allora dobbiamo necessariamente pensare all’applicazione della LEGGE 3/2012
LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovraindebitamento
Presupposti di ammissibilita’
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai
creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base
di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di
crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di
procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi
speciali, preveda scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori,
anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie
rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per
l’eventuale liquidazione dei beni.
E’ possibile prevedere che i
crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere
soddisfatti integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti
sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli
organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai
tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano
puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’
anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.Il gestore e’ nominato dal giudice.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai
sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche
consumatore:
a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti
di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti
di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d),
l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo’ proporre
ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le
disposizioni della presente sezione.
2° DEBITI CON BANCHE
In questo caso specifico conviene verificare attraverso controlli econometrici se quanto richiesto dalla banca è legittimo .
L’associazione DECIBA è sicuramente fra i più credibili e preparati in questo campo . Molti Tribunali hanno bloccato anche pignoramenti ed aste giudiziarie per usura bancaria ,vale la pena chiedere informazioni .
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Uff. 0521/241417 Mob. 338/1063708
3° Debiti con Equitalia
Ormai i motivi di difesa contro Equitalia sono tantissimi,spesso attraverso un controllo adeguato si riesce ad avere anche fino 70& di riduzione
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Tel. 0422 456003 – Cell. 349 9480562
Banche, creditori privati e beni impignorabili
Nessuna azione è impedita alla banca quando deve recuperare soldi da un soggetto che dopo aver contratto un mutuo non può più pagare. Il debitore che raggiunge le 18 rate di mutuo non pagate può vedersi messa in vendita la propria casa da parte della banca senza nessun vincolo, cioè la banca non è tenuta ad ipotecare casa o a passare da un giudice per poter iniziare tutte le trattative private con compratori interessati all’acquisto. Naturalmente non tutti i beni in possesso del debitore sono espropriabili. In primo luogo è necessario sapere che la casa di abitazione del debitore, dove ha la sua residenza insieme al suo nucleo familiare non può essere pignorata. Può essere ipotecata però e nel caso in cui sussistano determinate condizioni come la presenza in catasto di altri immobili a nome del debitore, anche la casa di abitazione può essere perduta. Naturalmente la casa oggetto della dimora del debitore non deve essere iscritta in catasto alle categorie A1, A8 ed A9, cioè case di lusso. Altre categorie di immobili impignorabili sono quelle che i coniugi destinano alò fondo patrimoniale appositamente costituito per le esigenze della loro famiglia. In questo caso, il fondo può essere attaccato dai creditori solo per debiti contratti per esigenze della famiglia e non per altri e più svariati motivi. Impignorabili infine gli immobili che hanno vincoli di interesse artistico, quelli destinati ad uso pubblico e quelli concessi ad organizzazioni ecclesiastiche e clericali.