Ignoranza Ignoranza Ignoranza ,questa la più grande forza delle banche e delle lobby in generale,spesso la paura e i dubbi devono essere risolti con una semplice PILLOLA
L’INFORMAZIONE .
In collaborazione con DECIBA (www.deciba.it) vi invitiamo a leggere e divulgare questa informazione,probabilmente alla fine della lettura avrai la voglia di controlla il tuo rapporto bancario,precisiamo che è possibile verificare sia conto correnti affidati sia mutui sia leasing
La Pre analisi del mutuo è gratuita per i soli privati
Info:Email financialsolution@libero.it 0521/241417 www.deciba.it
ORA LEGGI E DIFFONDI L’INFORMAZIONE
Lattuale legge “anti-usura” : n° 108 del 7 marzo 1996 ( in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. ( riguardanti rispettivamente lusura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e laltra quando lusurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.
Lart.1 della predetta legge è il seguente:
Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero allopera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nellesercizio di unattività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata lesecuzione.
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dellart.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Se hai ancora dei dubbi guarda questo interessante video per capire la “forza del dubbio”
Le novità sostanziali introdotte dalla predetta legge consistono:
1) Nel considerare lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non più necessarie per la configurazione del reato di usura, bensì quali aggravanti del reato stesso. (art.1).
2) Nel determinare (art.2) un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: “tasso medio risultante dallultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
La predetta rilevazione, effettuata trimestralmente dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca dItalia e lUfficio Italiano dei Cambi (UIC),
individua il tasso effettivo globale medio annuo (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse) applicato da banche e società finanziarie nel trimestre precedente;
tiene conto della variazione del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) correggendo i predetti valori;
comporta la classificazione per categorie di operazioni omogenee in base alla natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie delle operazioni;
prevede la pubblicazione sulla G.U. dei tassi medi rilevati.
Dispositivo dell’art. 1815 Codice Civile
Codice Civile → LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni → Titolo III – Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) → Capo XV – Del mutuo
Salvo diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi
Ora non ti resta che attivare un’accertamento